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Whistleblowing-Segnalazione di illeciti

Disciplina per il dipendente che segnala fatti illeciti

Il D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 disciplina nell’ordinamento italiano la protezione della persona (c.d. whistleblower) che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o divulga o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

L'Azienda ULSS 3 Serenissima, con Deliberazione n. 1746 del 19 ottobre 2023, ha approvato il Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione Europea (c.d. Whistleblowing)


Chi può segnalare

I soggetti che possono segnalare, divulgare o denunciare all’autorità giudiziaria sono:
  • dipendenti dell’Azienda, compreso il personale in posizione di comando, distacco o altra situazione analoga;
  • lavoratori subordinati e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Azienda;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Condotte oggetto di segnalazione o denuncia

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, e che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (quali, a titolo esemplificativo, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Sato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • violazioni del diritto dell’Unione europea, come meglio definito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023.
Non sono oggetto di segnalazione whistleblowing:
  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale;
  • contestazioni che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Come segnalare

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i seguenti canali:
  • canali interni all’Azienda,
  • canale esterno (ad ANAC),
  • divulgazioni pubbliche
  • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Canali interni
L’Azienda individua quale soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT è autorizzato al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 679/2016) che di seguito vengono sinteticamente enunciati:
- liceità, correttezza e trasparenza (Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati)
- limitazione della finalità (Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni effettuate)
- minimizzazione dei dati (i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati esattezza; esatti e, se necessario, aggiornati/rettificati/cancellati tempestivamente se inesatti)
- limitazione della conservazione (Conservazione dei dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione)
- adeguata sicurezza (integrità, disponibilità e riservatezza)
- gestione delle segnalazioni in conformità dei principi di protezione dei dati personali
- garanzia del divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.
Il segnalante può presentare una segnalazione interna mediante:
  • specifico sistema informatico per le segnalazioni di Whistleblowing le quali vengono trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Al momento dell’invio della segnalazione viene generato un codice identificativo che consente al segnalante di accedere nuovamente alla stessa attraverso lo specifico sistema applicativo informatico;
  • servizio postale o posta interna (cartacea) indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (ad es. “riservata al RPCT”). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore
  • segnalazione orale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza telefonicamente attraverso linea telefonica non registrata o nel corso di un incontro. Nel primo caso il RPCT documenta per iscritto la conversazione, mediante resoconto dettagliato, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione. Nel secondo caso, il RPCT redige apposito verbale dell’incontro, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.
Il soggetto segnalante può specificare nella richiesta se si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.
Qualora, in ambito aziendale, la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, è necessario che questi trasmetta la segnalazione al RPCT aziendale entro 7 giorni dal suo ricevimento, mantenendo il massimo riserbo su quanto appreso, al fine di consentire l’applicazione delle tutele previste per il whistleblower, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il termine per la definizione dell’istruttoria e per fornire riscontro alla segnalazione è di 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.
Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, questi si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione.
 
Canale esterno (gestito da ANAC)
Va utilizzato se ricorre una delle seguenti situazioni:
  • non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna; oppure questo canale non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall’art. 4;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione;
  •  il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. (articolo 6 D.lgs. 24/2023)
Divulgazione pubblica
Il segnalante può rende di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:
  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.Lgs. n. 24/2023.
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.


Valutazione dell'interesse pubblico

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica.

Tutele

Tutela della riservatezza
  • L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e all’accesso civico generalizzato;
  • la legge prevede altresì specifiche tutele in caso di procedimento penale, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e procedimento disciplinare;
  • la protezione della riservatezza è estesa, con le medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, all'identità dei facilitatori e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.
Protezione dalle ritorsioni

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La comunicazione dell'eventuale ritorsione subita va inoltrata esclusivamente all'ANAC.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all’Autorità nazionale anticorruzione.

 
Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti
La protezione si applica anche:
  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.


Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona segnalante o denunciante non sono garantite le tutele previste e alla stessa è irrogata una sanzione disciplinare.
Inoltre, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

PER ACCEDERE AL SERVIZIO CLICCARE QUI: https://aziendaulss3.whistleblowing.it/#/

MODULO PER LA SEGNALAZIONE


Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Ai sensi dell'art. 24 co. 1 (disposizioni transitorie e di coordinamento) "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023"

Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: Ufficio Trasparenza e Anticorruzione
 
Ultimo aggiornamento: 24/10/2023